Usucapione e possesso non clandestino
Cass. Civ. n. 26633 del 18/10/2019
Ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, e perciò utile per l’usucapione, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l’animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da parte del precedente possessore o dal proprietario.
Ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, e perciò utile per l’usucapione, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l’animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da parte del precedente possessore o dal proprietario (Cass. Sez. 2, 14/05/1979, n. 2800; Cass. Sez. 2, 09/05/2008, n. 11624; Cass. Sez. 2, 23/07/2013, n. 17881).
D’altro canto, ai sensi dell’art. 1163 c.c., la violenza o la clandestinità, quali modalità che escludono che il possesso giovi all’usucapione, devono verificarsi al momento dell’acquisto del possesso steeso, per cui la sopravvenienza di tali elementi non incide sull’inizio del termine per usucapire (Cass. Sez. 2, 15/03/1982, n. 1682; Cass. Sez. 2, 09/11/1988, n. 6030).
L’accertamento relativo al possesso “ad usucapionem”, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito, e il relativo apprezzamento di fatti è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. Sez. 2, 21/02/2007, n. 4035; Cass. Sez. 2, 29/11/1976, n. 4502; Cass. Sez. 3, 25/10/1976, n. 3859).