Usucapione decennale e ventennale

Cass. Civ. Ord. 17/11/2021, n. 34819

L’usucapione decennale può essere dedotta anche per la prima volta in appello, in quanto la causa petendi delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall’attore e non il titolo che ne costituisce la fonte, sicché la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce, e in particolare dell’acquisto per usucapione, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la causa petendi, non comporta mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere.

Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza e del procedimento, in relazione agli artt. 99, 112, 113, 115, 116, 167 c.p.c. e art. 1159 c.c.”: la Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile il motivo fondato sul rilievo che l’eccezione di usucapione proposta in primo grado era fondata sull’istituto di cui all’art. 1159 c.c., non ha considerato che la domanda di usucapione può essere proposta anche in appello, cosicchè l’eccezione era ammissibile in quanto proposta già in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, nell’affermare che l’usucapione decennale “deve essere specificamente e tempestivamente invocata dalla parte nella comparsa di risposta e non può considerarsi compresa nella deduzione concernente l’usucapione ordinaria”, non ha considerato che, sulla base della distinzione tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’usucapione abbreviata possa essere dedotta anche per la prima volta in appello (v. Cass. n. 19517/2012), in quanto “la causa petendi delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall’attore e non il titolo che ne costituisce la fonte, sicchè la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce, e in particolare dell’acquisto per usucapione, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la causa petendi, non comporta mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere” (così Cass. n. 3815/1991).

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