Servitù di passaggio coattivo
Cass. Civ. Ord. n. 8779/2020
La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo va compiuta alla stregua dei criteri enunciati dell’art. 1051 c.c., comma 2, costituiti dalla maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica, sempre che la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all’utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito.
Questi criteri dovranno valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà, va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 10327/1998 e Cass. n. 21255/2009) è univoca nell’affermare che la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dell’art. 1051 c.c., comma 2, costituiti dalla maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica, semprechè la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all’utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà (resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse), va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo. Il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato (come verificatosi nel caso di specie).