Separazione giudiziale e spese del reclamo

Cass. Civ. Sent. n. 8432 del 30/04/2020

In tema di separazione dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento adottato in pendenza della lite, resta riservato al tribunale provvedere sulle spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase di reclamo.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la natura cautelare dei provvedimenti di cui all’art. 708, terzo comma, cod. proc. civ., osservando, con particolare riferimento a quello con cui venga fissato in via provvisoria l’assegno di mantenimento per il coniuge, che lo stesso sotto il profilo sostanziale tiene luogo del mantenimento cui l’obbligato sarebbe stato comunque tenuto in costanza della convivenza, e sotto il profilo processuale esprime l’esigenza propria della tutela cautelare, nella quale @ preminente I’interesse pubblico alla conservazione dello status quo, vale a dire, nella specie, alla conservazione del mantenimento fino all’eventuale esclusione di tale diritto od al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato (cfr. Cass., Sez. II, 1/08/2000, n. 10025; 5/10/1999, n. 11029; 12/04/ 1994, n. 3415; 18/09/1991, n. 9728).

In linea più generale, può affermarsi che tali provvedimenti mirano a regolare, per il tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito, quegli aspetti della vita della prole e dei coniugi che troveranno un assetto definitivo nella sentenza emessa a conclusione
del giudizio, e cid al fine di evitare che per effetto della durata del processo i componenti del nucleo familiare vedano pregiudicati i propri diritti.

Tale orientamento ha trovato conferma nella nuova disciplina dei provvedimenti cautelari, ed in particolare nell’art. 669-octies, ottavo comma, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 2, comma terzo, lett. e-bis), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e modificato dall’art. 50, comma secondo, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale, prevedendo che I’estinzione del giudizio non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui all’art. 700 cod. proc. civ. e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, anche quando la domanda è stata proposta in corso di causa, ha esteso tali provvedimenti il carattere di ultrattività in precedenza riconosciuto dall’art. 189 disp. att. cod. proc. civ. ai soli provvedimenti di cui all’art. 708 cod. proc. civ., in tal modo facendo cadere una delle principali obiezioni mosse all’opinione in esame.

L’introduzione, ad opera dell’art. 2, comma primo, della legge 8 giugno 2006, n. 54, del terzo comma dell’art. 708, che consente di proporre reclamo avverso i provvedimenti in esame, ha indotto poi ad accostare, pur con le dovute differenze, la relativa disciplina a quella dei provvedimenti cautelari, evidenziando che gli artt. 669-septies, secondo comma, e 669-octies, settimo comma, cod. proc. civ. impongono di provvedere sulle spese del procedimento cautelare soltanto se la domanda venga proposta ante causam, sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto o dichiarazione d’incompetenza, mentre nulla dispongono in ordine ai procedimenti promossi in corso di causa, per i quali deve quindi intendersi che il regolamento delle spese debba aver luogo all’esito del giudizio di merito: tali disposizioni, introdotte contestualmente all’ottavo comma dell’art. 669-octies, trovano giustificazione proprio nell’ultrattività del provvedimento cautelare, che consente di evitare l’instaurazione del giudizio di merito al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese processuali, ove le parti siano disposte ad accontentarsi della decisione ottenuta ante causam; qualora invece il provvedimento cautelare sia emesso in corso di causa, non vi è necessita di una pronuncia immediata sulle spese del relativo procedimento, il quale s’innesta sul giudizio di merito come una fase incidentale e ne condivide normalmente la sorte, essendo il suo esito destinato a rimanere assorbito dalla pronuncia della sentenza definitiva, fatta eccezione per il caso in cui il giudizio principale si estingua.

Tale disciplina, ritenuta applicabile anche in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdeciers cod. proc. civ., può rappresentare un utile punto di riferimento anche per il reclamo previsto dall’art. 708, terzo comma, cod. proc. civ., e ciò nonostante le profonde differenze riscontrabili tra i due istituti (prime fra tutte la competenza ed il termine per l’impugnazione), che hanno indotto parte della dottrina a ritenere il secondo più agevolmente accostabile al reclamo previsto dail’art. 739 cod. proc. civ. per i provvedimenti in camera di consiglio, ed altra parte a ravvisarvi un mezzo d’impugnazione del tutto autonomo, dotato di caratteristiche proprie sia rispetto a quello cautelare che rispetto a quello camerale. In particolare, la natura provvisoria dei provvedimenti in questione, destinati anch’essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa, e ad escludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in
cui il processo si è articolato.

Fonte: www.cortedicassazione.it