Risarcimento del danno per violazione della privacy

Cass. Civ., 08/02/2017, n. 3311

Può procedersi al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 15 del codice della privacy se questo è significativo. Infatti, questa tipologia di danno, anche se determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito fatto applicazione del condivisibile principio secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva; il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. n. 16133/2014) che, nella specie, lo ha espresso con motivazione adeguata e incensurata.