Cass. Civ. Ord. 20/10/2021, n. 29193
Il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall’indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.
La ricorrente sovrappone e confonde due piani: 1) il contenuto dell’onere probatorio gravante sul locatore che esige il pagamento degli oneri accessori che, per giurisprudenza pacifica, non può dirsi soddisfatto con la mera richiesta di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 9; 2) lo spazio temporale entro il quale, a pena di decadenza, il conduttore, cui sia stato richiesto il pagamento, ha facoltà di domandare la giustificazione della pretesa creditoria sia in ordine all’an sia in ordine al quantum.
Deve reputarsi pacifico, e nient’affatto in contraddizione con la giurisprudenza invocata dalla ricorrente, che la disposizione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9, comma 3, il quale impone al conduttore di pagare gli oneri accessori entro due mesi dalla relativa richiesta, circoscrive l’arco temporale entro il quale il detentore del bene locato può esercitare il diritto di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonchè di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, alla stregua del principio dies interpellat pro homine, e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall’indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (Cass. 13/11/2019, n. 29329; Cass. 24/01/1996, n. 540; Cass. 24/11/ 1994, n. 9980).