Responsabilità professionale del notaio
Cass. Civ. Sent. 12-06-2020, n. 11296
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale.
Ciò in quanto l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto medesimo.
Inoltre, e più in generale, le doglianze non sono in grado di mettere in discussione la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Una volta verificatasi – con effetto irreversibile – la perdita della garanzia ipotecaria in capo alla Banca mutuataria, la stessa aveva l’onere solamente di allegare l’inadempimento del notaio rogante, mentre spettava a quest’ultimo, secondo le regole generali di ripartizione dell’onere della prova, dimostrare di aver diligentemente adempiuto. Infatti, trattandosi di contratto di prestazione d’opera professionale, a fronte dell’inadempimento allegato dalla cliente incombe al professionista dare la prova del fatto estintivo o impeditivo (Sez. 3, Ordinanza n. 21775 del 29/08/2019, Rv. 654929-01).
Nel caso in cui un soggetto interessato a stipulare un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio di effettuare le visure del bene destinato ad essere l’oggetto dell’ipoteca, ciò determina l’assunzione di obblighi in capo al notaio non soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei confronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l’istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui un’ipotesi di responsabilità “da contatto sociale” fondata sull’affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio in quanto esercente una professione protetta. In tal caso, l’eventuale danno dovrà essere parametrato in base alla colposa induzione dell’istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato (Sez. 2, Sentenza n. 9320 del 09/05/2016, Rv. 639919-01).
In particolare, per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poichè l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perchè sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto medesimo. Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, e, stante il suddetto obbligo, non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 24733 del 28/11/2007, Rv. 600457-01).
Avrebbe dovuto essere, quindi, onere del D. fornire nel giudizio di merito la prova di tutte le circostanze che egli assume essere rimaste indimostrate. Il ricorrente, invece, non fornisce alcuna dimostrazione di aver adempiuto, nel giudizio di merito, agli obblighi professionali su di lui gravanti.