Responsabilità medica e perdita di chance
Cass. Civ. Ord. 20-11-2018, n. 29838
In caso perdita di chance conseguente la malpractice sanitaria, l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno, valutando adeguatamente il grado di incertezza dell’una e dell’altra.
La riconducibilità dell’evento di danno al concetto di chance postula un’incertezza del risultato sperato ed è rispetto all’insorgenza di questa situazione di incertezza – non già al mancato risultato stesso, che darebbe luogo ad una diversa specie di danno che deve essere accertato il nesso causale, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.
Come già rilevato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 5641 del 09/03/2018, Rv. 648461), in tema di responsabilità sanitaria, può darsi anche l’ipotesi in cui la condotta colpevole del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della c.t.u. risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all’eventualità di minore gravità del danno (o, nel caso di evento morte, della maggiore durata della vita e di minori sofferenze).Tale incertezza eventistica dà luogo alla lesione della chance di guarigione o, comunque, di riportare un esito che per gravità, tempo o sofferenze, possa essere meno afflittivo di quello concretamente verificatosi. Una simile lesione è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta, nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Per dirla in altri termini, l’incertezza circa quello che avrebbe potuto essere l’esito finale di una diagnosi corretta e tempestiva degrada l’evento dannoso da “danno certo” a “perdita di chance”. Il che non si traduce nell’incertezza anche in ordine al nesso eziologico, il quale invece ben può risultare provato – in modo certo ovvero secondo il noto criterio del “più probabile che non” – anche in relazione ad un evento incerto (la possibilità perduta).
5. Va quindi affermato il seguente principio di diritto:
“In caso perdita di chance conseguente la malpractice sanitaria, l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno, valutando adeguatamente il grado di incertezza dell’una e dell’altra.
La riconducibilità dell’evento di danno al concetto di chance postula un’incertezza del risultato sperato ed è rispetto all’insorgenza di questa situazione di incertezza – non già al mancato risultato stesso, che darebbe luogo ad una diversa specie di danno che deve essere accertato il nesso causale, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.