Cass. Civ. Sent. 28-09-2018, n. 23442
La responsabilità dell’appaltatore per i danni causati a terzi dall’attività svolta da quest’ultimo può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c. (laddove non ricorrano i presupposti di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2050 c.c.): per questa tipologia di danni la concorrente responsabilità del committente potrebbe in teoria affermarsi ai sensi dell’art. 2049 c.c., ma essa è di regola esclusa dal carattere autonomo dell’attività svolta dall’appaltatore stesso. Invece, per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto (anche laddove essa sia stata modificata dall’appaltatore e proprio alle modifiche sia riconducibile il danno) viene in rilievo l’applicazione dell’art. 2051 c.c.
Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “violazione del principio secondo il quale il committente, ancorchè ente pubblico, è responsabile per culpa in vigilando qualora la pericolosità dell’opera per l’omessa adozione delle misure di sicurezza sia evidente e prevedibile – violazione del principio della prova – D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 125, 127, 133 e 157, artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. e art. 116 c.p.c. – art. 360, n. 3”.
Il motivo è fondato, nei limiti che si illustreranno.
2.1 La questione di diritto che viene posta con la censura in esame è quella dei presupposti necessari per affermare la responsabilità del committente per i danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto di lavori edili, con particolare riguardo all’appalto di opere pubbliche.
Nella specie, la corte di appello, pur avendo accertato la responsabilità delle imprese appaltatrici, ha escluso ogni responsabilità dell’ente committente per i danni subiti dai ricorrenti.
Ha ritenuto infatti che: a) non potesse essere affermata una responsabilità del comune ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto l’affidamento del cantiere alle imprese appaltatrici non consentiva di ritenere in capo allo stesso configurabile il rapporto di custodia in relazione alla cosa che aveva arrecato il danno, che è presupposto di applicazione della disposizione; b) nemmeno potesse essere affermata una responsabilità dell’ente committente ai sensi dell’art. 2050 c.c., perchè l’attività pericolosa non era svolta da questo, ma dalle imprese appaltatrici; c) la stessa possibilità di affermare un concorso nella responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 2043 c.c. fosse impedita, essendo “in fatto, la situazione…… obiettivamente incerta”, e mancando, in particolare, la prova della dedotta sospensione dei lavori su ordine del comune, con la conseguenza che era in sostanza impossibile stabilire se vi fosse effettivamente una diretta responsabilità di quest’ultimo.
2.2 Va premesso, in linea generale, che è consolidato l’indirizzo di questa Corte in base al quale, in caso di danni arrecati a terzi nel corso di esecuzione di un appalto di lavori edili:
a) di regola risponde nei confronti dei terzi esclusivamente l’appaltatore, in quanto questi svolge in piena autonomia la sua attività;
b) se però il danneggiato dimostra che il committente si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato, sebbene non del tutto escluso, l’autonomia dell’appaltatore, rispondono in concorso sia l’appaltatore che il committente;
c) se le direttive e l’ingerenza del committente sono così specifiche da rendere l’appaltatore un nudus minister, risponde esclusivamente il committente;
d) il committente risponde infine anche per culpa in eligendo, laddove si sia avvalso di impresa palesemente inadeguata a svolgere l’attività affidata (cfr., in proposito, ex multis:
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016, Rv. 638645 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6296 del 13/03/2013, Rv. 625507 01; Sez. 3, Sentenza n. 17697 del 29/08/2011, Rv. 619450 01; Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 26/03/2009, Rv. 607389 01; Sez. 3, Sentenza n. 24320 del 30/09/2008, Rv. 604765 01; Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006, Rv. 590623 01; Sez. 3, Sentenza n. 5133 del 09/11/1978, Rv. 394885 01).
D’altra parte, secondo più recenti decisioni in tema di appalti pubblici – per quanto in affermata continuità con gli esposti principi tradizionali – gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente (in proposito si vedano, tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13266 del 05/10/2000, Rv. 540762 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4591 del 22/02/2008, Rv. 601941 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23/04/2008, Rv. 603248 – 01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012, Rv. 620509 – 01).
Ai suddetti orientamenti va certamente data continuità.
Risultano peraltro necessarie alcune precisazioni, per coordinare gli esiti applicativi degli stessi, non sempre consonanti.
Ritiene infatti la Corte che vadano chiaramente distinte due diverse questioni:
a) quella dell’eventuale concorso del committente nell’attività svolta dall’appaltatore, la quale in astratto abbia causato danni a terzi e sia quindi fonte di generica responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.;
b) quella della responsabilità per i danni causati ai terzi direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto, per la quale viene in rilievo la speciale ipotesi di imputazione di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c..
2.2.1 La responsabilità dell’appaltatore per i danni causati a terzi dall’attività svolta da quest’ultimo può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c. (laddove non ricorrano i presupposti di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2050 c.c.): per questa tipologia di danni la concorrente responsabilità del committente potrebbe in teoria affermarsi ai sensi dell’art. 2049 c.c., ma essa è di regola esclusa (secondo un indirizzo del tutto consolidato, al quale va senz’altro data continuità) dal carattere autonomo dell’attività svolta dall’appaltatore stesso (salvi i casi di ingerenza totale del committente in tale attività, o comunque la violazione di specifici obblighi di vigilanza, che peraltro spetta al danneggiato dimostrare, ma che nel caso di specie risultano esclusi in base ad incensurabili accertamenti di fatto svolti sul punto dalla corte di appello, che ha ritenuto non provata la riconducibilità del danno ad un difetto di vigilanza da parte dell’ente appaltante).
2.2.2 Invece, per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto (anche laddove essa sia stata modificata dall’appaltatore e proprio alle modifiche sia riconducibile il danno) viene in rilievo l’applicazione dell’art. 2051 c.c..
La questione della responsabilità del committente (che sia possessore o proprietario, o comunque abbia la disponibilità della cosa oggetto dei lavori commissionati con l’appalto) va pertanto diversamente impostata.
Dei danni causati da cose risponde infatti di regola il proprietario o il possessore (o chi comunque si trovi nella materiale disponibilità di esse), in virtù del rapporto di custodia, salva la prova (a suo carico) del caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c..
Orbene, il committente, che ne sia proprietario o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell’appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all’appaltatore per l’esecuzione dell’appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all’appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. L’autonomia di quest’ultimo nello svolgimento della sua attività – che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente – in realtà riguarda l’attività da porre in essere per l’esecuzione dell’appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell’appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l’appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l’onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purchè senza danno per i terzi) anche attraverso l’affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l’appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest’ultima.
Inoltre, si deve considerare che la ratio che sta alla base dello speciale regime di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del soggetto danneggiato, posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito, in coerenza con i valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., secondo le coordinate generali dell’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile.
Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di “garanzia” semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità. Ammettendo una siffatta possibilità, si finirebbe per eludere l’effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall’art. 2051 c.c., disciplina che consente l’esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito. Con la semplice stipula di un contratto di appalto si verrebbe invece a configurare nella sostanza una ulteriore causa di esonero dalla indicata responsabilità oggettiva, molto meno rigorosa dell’unica ipotesi espressamente prevista dalla legge (e cioè il caso fortuito), così elidendo artificiosamente il rigore della regola normativa.
Escludere automaticamente la custodia del bene consegnato all’appaltatore da parte del proprietario o possessore committente costituirebbe d’altra parte una petizione di principio o comunque sarebbe una conclusione fondata su un argomento non pertinente (e cioè l’autonomia dell’appaltatore, autonomia che riguarda la sua attività di esecuzione dei lavori, non la custodia del bene oggetto dell’appalto).
Si consideri che neanche in caso di locazione (contratto che pure attribuisce al conduttore la detenzione dell’immobile locato, e quindi poteri di disponibilità materiale sullo stesso maggiori di quelli che spettano all’appaltatore) si ritiene che il locatore cessi di essere custode del bene locato (almeno per le strutture murarie e per gli impianti fissi dell’immobile: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4737 del 30/03/2001, Rv. 545368 01; Sez. 2, Sentenza n. 13881 del 09/06/2010, Rv. 613244 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011, Rv. 619571 01; Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015, Rv. 637554 01; Sez. 3, Sentenza n. 11815 del 09/06/2016, Rv. 640516 01) Anche sotto questo profilo, si deve concludere che l’appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sè venir meno a carico del committente l’obbligo di custodia sulla stessa e l’obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l’esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che essa produca danni a terzi.
Le vicende che riguardano l’utilizzazione della cosa, ed anche l’affidamento ad un appaltatore dell’attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre (come è ovvio) nell’esercizio dei poteri del custode su di essa, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall’art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito.
Naturalmente ciò non significa che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall’attività svolta dall’appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l’attività dell’appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l’esecuzione dell’appalto.
Va ribadito che qui non si ha riguardo ai danni causati dall’attività dell’appaltatore, ma solo a quelli derivanti direttamente dalla cosa, e cioè dall’immobile, eventualmente come modificato dall’appaltatore a seguito dell’esecuzione dei lavori ad esso affidati.
In siffatta ipotesi, il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell’appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell’attività oggetto di appalto posta in essere dall’appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell’appaltatore, all’imposizione allo stesso dell’adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell’evento dannoso (il tutto in coerenza con i principi di recente ribaditi da questa stessa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia e in particolare di caso fortuito costituito dalla condotta di terzi e/o dello stesso danneggiato: cfr., di recente: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018, Rv. 647356 – 01; Sez. 3, Ordinanze nn. 2477, 2480, 2481, 2482 del 01/02/2018).
Nell’ipotesi in cui terzi subiscano danni direttamente da una cosa di proprietà o in possesso (o nella custodia) di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto, non può quindi ritenersi il danneggiato onerato di dover dimostrare – per ottenere il risarcimento dal proprietario o possessore – che questi avesse scelto un appaltatore inadeguato ovvero che avesse impartito specifiche direttive sull’esecuzione dell’appalto o che comunque disponesse di un potere di controllo assoluto sull’attività dell’appaltatore; al contrario, sarà il committente – per esonerarsi dalla propria responsabilità di custode della cosa, ai sensi dell’art. 2051 c.c. – a dover dimostrare di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull’attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell’appaltatore non prevedibile e/o evitabile (e quindi in sostanza riconducibile all’ipotesi del caso fortuito costituito dalla condotta del terzo).
La indicata ricostruzione, oltre ad essere conforme ai principi costantemente affermati da questa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia, costituisce altresì un equo punto di equilibrio nel bilanciamento tra la necessità di un’adeguata tutela del terzo che subisca danni derivanti da una cosa e quella del proprietario o possessore della cosa stessa, che abbia appaltato lavori aventi ad oggetto la suddetta cosa, laddove si consideri che il proprietario o possessore è il soggetto in genere più agevolmente identificabile dal danneggiato e più solvibile e che egli potrà comunque eventualmente rivalersi sull’appaltatore da lui stesso scelto.
L’assetto del regime di responsabilità appena delineato risulta altresì coerente con i già richiamati valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., e quindi in linea con le coordinate generali del sistema della responsabilità civile, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso.
2.3 Nella specie, la corte di appello ha in realtà escluso la responsabilità del comune committente ai sensi dell’art. 2051 c.c. (oltre che quella di cui all’art. 2043 c.c., in relazione alla quale, come già osservato, le censure dei ricorrenti non possono trovare accoglimento) sull’erroneo presupposto per cui l’esistenza di un appalto era di per sè sufficiente a far venire meno la custodia del bene (salva prova contraria), e non ha verificato invece se la predetta amministrazione committente avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito, su essa gravante ai sensi dell’art. 2051 c.c. (anche eventualmente in relazione al fatto dell’appaltatore, dimostrando cioè che il danno, riconducibile all’attività di quest’ultimo, non poteva essere preveduto e/o evitato).
La fattispecie dovrà pertanto essere riesaminata dalla corte di appello alla luce dei seguenti principi di diritto:
“in caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto; per i primi si applica l’art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l’art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la una concreta ingerenza del committente nell’attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall’appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell’appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell’appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l’appaltatore)”.