Responsabilità da cosa in custodia e prova del nesso causale

Cass. Civ. Sent. 27-03-2020, n. 7580

Qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno ex art. 2051 c.c. sia statica e inerte e richieda che l’agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.

“Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2927 e 1227 c.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del condominio per mancanza della prova del nesso di causalità tra evento dannoso e cosa in custodia.

Il giudice dell’appello, anzichè indagare circa la sussistenza di situazioni di pericolo estrinseche, determinanti insidia o trabocchetto (presenza di acqua stagnante e conseguente scivolosità del pavimento), avrebbe dovuto valutare la pericolosità intrinseca della rampa, sulla base delle sue caratteristiche, che ne rendevano potenzialmente pericoloso il normale utilizzo.

La M. avrebbe infatti provato che la rampa ove era avvenuto il sinistro aveva una pendenza del 31%, e che la relativa pavimentazione era in cemento, ma in buona parte dissestata, priva di trattamento antiscivolo nonchè di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con la conseguenza che il deflusso delle acque avveniva per pendenza sulla superficie dell’intera rampa, anche in corrispondenza dell’area pedonale. 4.2. Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c..

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, la circostanza della scivolosità della rampa sarebbe stata confermata dal c.t.p. di parte attrice, arch. O., il quale, sentito come teste, avrebbe confermato la propria relazione anche in relazione a tale punto.

Inoltre, la Corte di merito avrebbe fondato la decisione su un presupposto tecnico – la non necessità di un trattamento antiscivolo su pavimentazione in cemento – in assenza di specifici accertamenti.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2727 e 1227 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c..

La decisione impugnata sarebbe erronea laddove ritiene che la condotta imprudente della danneggiata avesse interrotto il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.

La Corte d’appello non avrebbe infatti valutato se la condotta eventualmente imprudente della M. fosse stata autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, e quindi dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo.

La ricorrente avrebbe fatto un uso normale e consentito della rampa, limitandosi a transitare su di essa, e non essendo obbligatorio l’utilizzo del corrimano.

Inoltre, il giudice dell’appello avrebbe affermato la sussistenza di ridotte capacità deambulatorie della danneggiata in mancanza di qualsivoglia elemento probatorio, ricollegando tale circostanza, sulla base di una mera congettura, all’età di 58 anni della donna.

4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; la nullità del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna dell’appellante alle spese del primo grado di giudizio, per non avere gli appellati proposto impugnazione incidentale in relazione alla compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado; la violazione degli artt. 91,92, 99, 112, 163, 342, 343 e 346 c.p.c..

(…)

La Corte d’appello ha correttamente richiamato il principio di questa Corte secondo cui, qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sè statica e inerte e richieda che l’agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (Cass. 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 09 dicembre 2009, n. 25772; Cass. 04 novembre 2003, n. 16527).

Pertanto, nel caso di specie, la Corte territoriale doveva verificare se fosse provata la potenziale pericolosità dello stato dei luoghi e tale giudizio, che è stato effettuato secondo i criteri della giurisprudenza di questa Corte, è insindacabile in quanto valutazione di fatto – nella specie, correttamente motivata – che spetta al giudice di merito”.