Prova del danno da occupazione illegittima di un immobile
App. Genova, sentenza n. 307/2020 pubbl. il 11/03/2020
In caso di occupazione illegittima di un immobile il danno non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dall’attore, anche sulla base di presunzioni semplici.
Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione in caso di occupazione illegittima di un immobile il danno non è in re ipsa, non potendo identificarsi con l’evento. Quello che rileva ai fini risarcitori è il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato dall’attore. Intanto, il danno da occupazione sine titulo può essere sicuramente provato sulla base di presunzioni semplici ed anche liquidato equitativamente dal giudice, ma ciò non esonera il richiedente dall’allegazione dei fatti che devono – quantomeno – essere allegati dalla parte ed accertati dal giudice per costituire il fondamento della liquidazione equitativa del danno, come per esempio l’intenzione del proprietario di mettere l’immobile a frutto, non essendo sufficiente il riferimento generico al valore locativo dell’immobile (Cass., 24.04.19, n.11203).