Presupposti per la rimozione del genitore dall’amministrazione del patrimonio del minore

Cass. Civ. Ord. 13-07-2018, n. 18777

L’art. 334 c.c. consente di procedere alla rimozione di uno o di entrambi i genitori dall’amministrazione del patrimonio dei minori quando questo sia “male amministrato”. Tuttavia, la norma è applicabile solo in relazione a quei casi in cui la cattiva amministrazione sia già in atto, in presenza di concreti atti in grado di arrecare un sicuro pregiudizio al patrimonio del minore, e non in situazioni di pericolo potenziale.

Premesso che l’art. 334 c.c. consente di procedere alla rimozione di uno o di entrambi i genitori dall’amministrazione del patrimonio dei minori quando questo “sia male amministrato” il collegio reputa che la norma sia applicabile solo in relazione a quei casi in cui la cattiva amministrazione sia già in atto, sicchè, rendendosi possibile l’adozione dei provvedimenti da essa previsti solo in presenza di concreti atti di inala gestio – atti in grado, cioè, di arrecare un sicuro pregiudizio al patrimonio del minore – ne discende che, se non è perciò bastevole a consentirne l’applicazione una mera situazione di potenziale pericolo, tantomeno possono esserlo iniziative che, lungi dall’incarnare una situazione siffatta, si rivelano, allo stato, frutto di mera supposizione generata dalla personale convinzione o dall’interesse soggettivo di chi se ne rende interprete e reclami perciò l’intervento del giudice.

E del resto anche un’interpretazione diretta ad esaltare le finalità preventive della norma non può venire meno dal considerarne la portata e gli effetti in rapporto alla delicatezza degli equilibri interni al nucleo familiari, raccomandandosi in ogni caso che, anche in linea con questa lettura, la adozione dei provvedimenti consentiti, non potendo deflettere da un approccio valutativo fondato su basi di un’affidabile oggettività, si suffraghi sempre in presenza di condotte dei genitori che rendano serio e concreto il rischio patrimoniale per il minore.