Cass. Civ., Ord. 26/07/2024, n. 21036
In questa pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato la validità della clausola “claims made” in un contratto di assicurazione. Tale clausola limita la copertura assicurativa alle richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità del contratto, o entro un periodo definito dopo la sua scadenza. Non è considerata vessatoria e non richiede un’approvazione specifica per iscritto, in quanto serve a delimitare l’oggetto del contratto e il rischio trasferito all’assicuratore, senza limitare la sua responsabilità. La clausola non è soggetta a controllo di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c.
“La clausola claims made, come già precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 9140/2016 e Cass., S.U., n. 22437/2018), è da reputarsi in termini di delimitazione dell’oggetto del contratto, con conseguente esclusione, quindi, della natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto clausola non limitativa della responsabilità, correlando l’insorgenza dell’indennizzo, e specularmente dell’obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle conseguenze patrimoniali di cui l’assicurato intende traslare il rischio: cioè, del danno) e della richiesta del danneggiato (…).
“Questa Corte ha, infatti, enunciato (successivamente all’arresto, rimasto isolato, portato da Cass. n. 8894/2020), il principio (coerente agli approdi nomofilattici recati dalle citate Cass., S.U., n. 9140/2016 e da Cass., S.U., n. 22437/2018) – e che, pertanto, si intende qui ribadire – per cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe (Cass. n. 12908/2022; Cass. n. 12462/2024).”