Ordinanza di convalida di sfratto e giudicato

Cass. Civ. Ord. 23/04/2020, n. 8116

L’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell’autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l’accertamento dell’obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell’indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l’ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo

Dalla copia dell’ordinanza di rilascio, trascritta nel corpo del ricorso per cassazione, risulta soltanto che vi era stata domanda da parte di D.V. e V.N., insieme a quella di concessione dell’ordinanza di sfratto per morosità, di emanazione di ingiunzione monitoria per i canoni, ma non anche che il decreto ingiuntivo sia stato concesso. I ricorrenti non indicano, peraltro, in nessun modo ove detto monitorio, asseritamente emanato, sia reperibile in atti.

Ciò posto deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte – alla quale si intende dare seguito – (Cass. nn. 12994 del 24/05/2013) afferma che: “Solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l’ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l’efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l’esistenza e validità del rapporto corrente “inter partes” e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d’opposizione, come l’insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni “contra legem” del canone” e ribadita più di recente (Cass. n. 17049 del 11/07/2017 (Rv. 644962-01): “L’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell’autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, nè al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, nè al conduttore di chiedere in giudizio l’accertamento dell’obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell’indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l’ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo. (Nella specie la S.C., correggendo sul punto la motivazione della sentenza di merito, ha escluso che vi fosse alcuna preclusione, derivante dal passaggio in giudicato dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, riguardo all’esame dell’anteriore domanda di accertamento degli inadempimenti del locatore, nè che potesse ritenersi assorbita l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dedotta dal conduttore anteriormente all’intimazione della convalida, ancorchè non riproposta nel successivo giudizio di sfratto per morosità)”.

Pertanto, un giudicato anche sull’entità del canone dovuto sarebbe conseguito soltanto in caso di (emanazione e non soltanto semplice domanda) contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni, oltretutto divenuta definitiva (Cass. 24 luglio 2007, n. 16319 Rv. 599445-01; Cass. 29 maggio 2012, n. 08565, non massimata): la quale, invece, in modo pacifico non si è avuta nel caso di specie. Poichè non sussiste, in assoluto, alcun giudicato sulla misura del canone, resta assorbita la questione dell’estensione degli effetti di un tale giudicato anche ai danti causa delle parti. Il primo motivo di ricorso è, pertanto rigettato.