Cass. Civ. Ord., 05/07/2018, n. 17665
La definizione di “dato personale” è molto ampia, contemplando qualsiasi informazione che consenta di identificare una persona fisica. Essa comprende senz’altro il nome, il cognome e l’indirizzo di posta elettronica. Mentre il “dato personale” è quel dato che consente di identificare, anche indirettamente una determinata persona fisica, i “dati identificativi” sono dati personali che permettono tale identificazione direttamente.
Premesso che la definizione di “dato personale” è molto ampia (contemplando qualsiasi informazione che consenta di identificare una persona fisica) e comprende senz’altro il nome, il cognome e l’indirizzo di posta elettronica, a ben vedere il concetto di “dato identificativo” non va tenuto distinto da quello di “dato personale”, rappresentando una species all’Interno del genus principale.
Invero, mentre il “dato personale” è quel dato che consente di identificare, anche indirettamente una determinata persona fisica, i “dati identificativi” sono dati personali che permettono tale identificazione direttamente.
In tale prospettiva si è infatti chiarito che (cfr. Cass. n. 1593/2013) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 4, “dato personale”, oggetto di tutela, è “qualunque informazione” relativa a “persona fisica, giuridica, ente o associazione”, che siano “identificati o identificabili”, anche “indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”.
Nella nozione de qua sono stati fatti pacificamente rientrare dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 17143/2016) anche i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici pubblici, per la cui utilizzazione è prescritta la previa l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13 (cd. “codice della privacy”) per l’acquisizione del consenso degli interessati all’utilizzazione dei dati di loro pertinenza (si veda anche Cass. n. 14326/2014, circa la necessità dell’informativa preventiva, per l’invio di un fax promozionale ad un numero estratto dagli elenchi telefonici).
Appare quindi confermata la riconduzione nel novero dei dati personali di cui all’art. 4 per i quali si impone la preventiva informativa di cui all’art. 13, anche del nome e del cognome dell’interessato nonchè dell’indirizzo di posta elettronica, dati raccolti appunto dalla ricorrente, sicchè risulta priva di fondamento la tesi sostenuta da parte ricorrente circa l’inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 13 l. n. 196/2003.