Modifica degli accordi patrimoniali in sede di separazione dei coniugi
Cass. Civ. Ord., 26/07/2018, n. 19847
La separazione consensuale ha un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata. Questi ultimi non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c., potendo essa riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c..
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (nella specie, il riconoscimento della comproprietà della casa familiare e l’attribuzione di un diritto d’uso in favore del figlio). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c., potendo essa riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.. In particolare, la domanda di divisione dell’immobile in comproprietà costituente l’abitazione familiare dei coniugi, concessa in godimento alla prole per patto intercorso in sede di separazione consensuale, va comunque proposta nelle forme ordinarie del giudizio di scioglimento della comunione, e non secondo la disciplina dell’art. 710 c.p.c., considerato che detta domanda attiene al regime della proprietà e non presenta dirette connessioni od interferenze sulle condizioni della separazione (cfr. Cass. Sez. 1, 22/12/1988, n. 7010; Cass. Sez. 1, 19/08/2015, n. 16909; Cass. Sez. 1, 22/11/2007, n. 24321). D’altro canto, non può il ricorrente far valere il diritto di uso dell’immobile riconosciuto in sede di separazione al figlio, ormai maggiorenne, trattandosi di un’eccezione de iure tertii.