Minori e interdetti: no all’accettazione tacita dell’eredità
Cass. Civ. Sent. 15-09-2017, n. 21456
L’art. 471 c.c. esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso da quello prescritto dall’art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all’incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi “intra vires hereditatis”.
Pertanto l’accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace, che resta nella posizione di chiamato all’eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all’eredità entro il termine della prescrizione.
Non si disconosce, in verità, che l’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso da quello prescritto dall’art. 484 c.c. (che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all’incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi “intra vires hereditatis”); cosicchè l’accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c. (e, quindi, pur con la costituzione ovvero con l’intervento in giudizio: cfr. al riguardo Cass. 8.4.2013, n. 8529), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace, che resta nella posizione di chiamato all’eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all’eredità entro il termine della prescrizione (cfr. Cass. 1.2.2007, n. 2211; Cass. 9.4.1969, n. 1144).
E tuttavia questa Corte di legittimità da tempo spiega – e nulla osta a che tale insegnamento sia reiterato in questa sede – che, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto operata dal legale rappresentante, il soggetto già minore d’età non provvede – giusta il disposto dell’art. 489 c.c. – a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 c.c. e ss. entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (cfr. Cass. 23.4.1966, n. 1051; cfr. anche Cass. 23.8.1999, n. 8832, secondo cui, qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.)).