Circolazione stradale: la cooperazione del trasportato
Cass. Civ. Ord. 12-10-2018, n. 25391
La cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza) comporta una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento.
La cooperazione colposa nella determinazione del sinistro non può essere identificata preventivamente – ossia quando il sinistro è ancora soltanto una mera eventualità – ad esempio nel salire su un veicolo condotto da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo invece un’attività del trasportato, una volta che il trasporto sia iniziato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, la quale esplichi diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso.
Con il settimo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè art. 132 c.p.c., comma 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4. Con tale censura il ricorrente deduce che la Corte territoriale abbia implicitamente ritenuto rilevante, sotto il profilo del concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso, il comportamento del ricorrente per non essere il primo intervenuto per impedire una condotta di guida rischiosa.
7.1. Il motivo è fondato.
7.2. La Corte territoriale innanzitutto pretermette l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale, un’eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito, non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito. Pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento (v. Cass. sez 3^, 14699/2016 4v. Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23426; Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18177; Cass. sez. 3, sentenza 11 marzo 2004 n. 4993, cit.). Ma vi è di più. La cooperazione colposa nella determinazione del sinistro non può essere identificata, per così dire, preventivamente – ovvero quando il sinistro è ancora soltanto una mera eventualità – ad esempio nel salire su un veicolo condotto da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo invece un’attività del trasportato, una volta che il trasporto sia iniziato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, la quale esplichi diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso (v. Cass. sez. 3, 7 dicembre 2005 n. 27010, che evidenzia come accettare di salire su un’auto guidata da conducente inadeguato – in quel caso, per debolezza alcolica – non dà luogo neppure al concorso colposo nel sinistro, perchè tale condotta non è comportamento materiale di cooperazione incidente sulla determinazione dell’evento dannoso). D’altronde, l’accettare che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto non idoneo non può intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni, che potranno generarsi da tale guida, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili (così ha ancora puntualizzano Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993 e Cass. sez. 3^, sentenza n.14699/2016).