La clausola risolutiva espressa non ha carattere vessatorio

Cass. Civ. Ord. 05-07-2018, n. 17603

La clausola risolutiva espressa non ha carattere vessatorio, in quanto essa non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341 c.c., comma 2, neanche in relazione all’eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.

Con il secondo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341, 1342 e 1456 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”) la ricorrente deduce di aver già lamentato con l’atto di appello l’inopponibilità nei propri confronti della clausola risolutiva di cui all’art. 18.1 delle condizioni generali di contratto perchè vessatoria e perchè non sottoscritta; nello specifico, lamenta che la Corte di appello abbia escluso la natura vessatoria della medesima clausola e sottolineato come fosse stata sottoscritta dalla conduttrice originaria Love Potion Italia alla quale era subentrata nella stessa posizione giuridica e negli stessi obblighi OMP s.r.l., poi fusa in Termex, senza che a carico della locatrice sussistesse alcun obbligo di comunicazione e/o di documentazione al cessionario del contratto di leasing; insiste nel ritenere erronea tale statuizione sotto un duplice profilo: per un verso, la Corte territoriale, ritenendo non vessatoria la clausola 18.1, non avrebbe compiuto alcuna verifica in merito al contenuto della medesima a tenore della quale “la locatrice, salvo restando il suo diritto di risolvere il contratto per ogni altro motivo valido (…) avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta dalla conduttrice anche in uno qualsiasi dei seguenti casi: a) mancato pagamento di qualsiasi parte del canone o dei relativi accessori alle relative scadenze”, contenuto che avrebbe consentito la risoluzione del contratto quale conseguenza di qualsiasi inadempimento anche il più lieve; per altro verso, ritenendo la medesima clausola opponibile alla Termex in quanto sottoscritta specificatamente dall’originaria parte conduttrice Love Potion Italia, non si sarebbe avveduta che tale clausola non fosse contenuta nel contratto di locazione ma nelle condizioni generali di contratto costituenti documento separato e che la locatrice, all’atto del subentro da parte di OMP (società fusasi per incorporazione in Termex nel 2005), avesse consegnato soltanto il contratto senza il separato testo delle condizioni generali e ciò risulterebbe dalla lettera della Mercantile Leasing attestante la trasmissione della sola scrittura di cessione del contratto nel cui art. 2 si dava atto che OMP subentrava accettando “tutti i patti e condizioni del suddetto contratto di locazione finanziaria, copia del quale viene sottoscritta in ciascuna delle sue n. 4 pagine” nelle quali veniva recata l’elencazione cumulativa e generica del titolo di decine di clausole vessatorie senza specificarle (pagg. n. 3 e 4) e il testo delle condizioni generali di contratto era stato poi comunicato via fax da Mercantile Leasing a OMP solo in data 5.07.2005 (circostanza allegata con memoria istruttoria in primo grado e mai contestata da controparte). Pertanto tale clausola non poteva essere opposta a Termex perchè non sottoscritta e non conosciuta dalla OMP. 2.1. Non sussiste alcuna violazione delle diverse norme di legge invocate ed il motivo di censura è infondato.

Parte ricorrente ripropone censure già adeguatamente esaminate dalla Corte di merito la quale ha, in primo luogo, correttamente escluso, in conformità con quanto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1 11/11/2016 n. 23065; Cass. Sez. 3 28/06/2010 n. 15365), che la clausola risolutiva espressa avesse carattere vessatorio, atteso che essa non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341 c.c., comma 2, neanche in relazione all’eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla; in secondo luogo, ha rilevato che “comunque” la clausola in questione era stata sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c. dall’originaria parte conduttrice Love Potion Italia, alla quale era subentrata nella stessa posizione giuridica e negli stessi obblighi OMP s.r.l., poi fusa nella società odierna ricorrente, “senza che a carico del locatore sussistesse alcun obbligo di comunicazione e/o di documentazione al cessionario del contratto di leasing”.

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