Cass. Civ. Sent. 10-07-2018, n. 18138
Ai sensi dell’art. 1384 del codice civile, la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
Tuttavia, l’apprezzamento dell’eventuale eccessitività della penale per inadempimento suppone – che si tratti di richiesta di parte o di iniziativa d’ufficio – che le circostanze rilevanti per il giudizio di sproporzione comunque emergano dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, quale risultante dagli atti, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio.
L’ottavo motivo di ricorso contesta la decisione della sentenza impugnata di non procedere, ai sensi dell’art. 1384 cod. civ., alla riduzione per eccessività della penale prevista dalla clausola numero 7 del patto parasociale (il testo della clausola si trova trascritto a p. 7 s. del ricorso).
In particolare, lo stesso censura l’affermazione della Corte triestina, per cui “la I. va condannata al pagamento… della somma complessiva di un milione e mezzo di Euro, non ravvisandosi elementi per la riduzione della penale prevista dalle parti, ragioni non esplicitate nemmeno dalla I.”. Rileva per contro la ricorrente che “dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo risulta con certezza che l’interesse patrimoniale attuale dell’ H., in relazione ai risultati della gestione…, era divenuto irrisorio”; nè ha mancato di sottolineare – prosegue il motivo – contenuti e modalità del comportamento tenuto dell’ H. nell’ambito della vicenda dell’aumento del capitale del luglio 2012.
“Da qui” – si rileva ancora – un'”evidente sproporzione e iniquità della somma di Euro 1.500.000,00 liquidata dal giudice di merito, rispetto alla funzione della penale, che rimane esclusivamente quella di consentire una liquidazione preventiva e forfetario del danno patrimoniale subito dal creditore”.
17.- Il motivo è fondato e va pertanto accolto, secondo i termini qui di seguito indicati.
E’ orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte che l’apprezzamento dell’eventuale eccessitività della penale per inadempimento supponga – si tratti di richiesta di parte o di iniziativa d’ufficio – che le circostanze rilevanti per il giudizio di sproporzione comunque emergano dal “materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, quale risultante ex actis”, “senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio” (cfr., tra le più recenti Cass., 25 ottobre 2017, n. 25334; Cass., 19 ottobre 2017, n. 24732).
Non v’è dubbio, d’altro canto, che il materiale probatorio acquisito al processo, specie per iniziativa dell’attuale ricorrente, riveli la presenza di più elementi senz’altro rilevanti per la formulazione del giudizio di eventuale eccessività, elementi che la sentenza della Corte territoriale ha invece del tutto trascurato, senza motivazione.