Divorzio congiunto e trasferimento immobiliare: serve il Notaio?
Cass. Civ., Ord. n. 3089 del 10/02/2020
Disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione: se la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata su ricorso congiunto delle parti, possa contenere una clausola con la quale si attui un trasferimento immobiliare senza che sia demandata al notaio, ai fini della validità dell’atto, la verifica di conformità ipocatastale dell’immobile richiesta dalla norma.
La soluzione indicata nel provvedimento impugnato, fondata sull’inderogabilità compiuta dal notaio, non è univocamente seguita dai giudici di merito. Si contrappone ad essa, l’opzione della legittimità dell’accordo traslativo, attuato anche attraverso un ausiliare del giudice, secondo le indicazioni contenute in un albo istituito ad hoc dal Tribunale, previo accordo con il Consiglio dell’ordine degli avvocati, fissato in un protocollo comune (così opera il Tribunale di Bologna). E’ interesse delle parti riuscire a predeterminare un accordo separativo o divorzile che regoli nel modo più completo possibile le conseguenze economico patrimonialtl della decisione d’interrompere e sciogliere il vincolo coniugale, senza dilatazioni temporali e senza aggravi di spesa dovuti alla stipula successiva del rogito davanti al notaio.
La norma che ha determinato il contrasto interpretativo, peraltro, si presta a letture contrastanti. Si tratta del comma l bis aggiunto all’art. 29 della l. n. 1985 n. 52, introdotto dall’art. 19, c.14 del d.I.n. 78 del 2010 convertito nella l. 122 del 2010. Il comma recita: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia’ esistenti devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullita ‘, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
La predetta dichiarazione puo’ essere sostituita da un’attestazione di conformita’ rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita’ con le risultanze dei registri immobiliari “
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Ritiene il Collegio, che, in virtù del rilevante impatto della controversa interpretazione delle norme rimesse al suo esame, sia necessario affidarne la valutazione alle S.U., trattandosi di questione di massima di particolare importanza, sia per la novità che per la complessità dei temi prospettati dalle parti e dal provvedimento impugnato.
Fonte: www.cortedicassazione.it