Cass. Civ. Ord. 19-02-2020, n. 4258
Non può ritenersi restrittivo della libertà personale e di residenza del padre il provvedimento che gli consente di esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia minore presso un appartamento messo a disposizione dalla madre, in quanto sia stato adottato allo scopo di consentire la frequentazione della figlia con entrambi i genitori.
Quanto alla privazione di libertà personale o di libertà nella scelta del domicilio è evidente che, essendo i due genitori residenti in luoghi diversi e desiderosi entrambi di mantenere un regime di piena condivisione dell’affidamento della figlia, che, a sua volta, non può sobbarcarsi, se non altro per le sue esigenze scolastiche, a un pendolarismo fra i due luoghi di residenza dei genitori, la soluzione adottata dalla Corte di appello viene necessariamente ad operare un bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitori che tiene conto degli impegni lavorativi della madre e della maggiore disponibilità di tempo del padre cui viene incontro imponendo la messa a disposizione di una residenza in (OMISSIS) da parte della madre.
Non può quindi condividersi la valutazione del provvedimento come restrittivo della libertà personale e di residenza del padre in quanto esso è stato adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione della figlia con entrambi i genitori. Si tratta con evidenza di un provvedimento che non è coercibile nei confronti del padre e che nell’ipotesi di un suo rifiuto a risiedere in (OMISSIS) insieme alla figlia imporrà di fatto la stabile residenza di quest’ultima presso la madre in attesa della eventuale revisione del collocamento da valutare sempre alla luce del preminente e migliore interesse della minore.