Contratto di mutuo: onere della prova

Cass. Civ. Ord. 29-11-2018, n. 30944

L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l’obbligo della vantata restituzione. La prova dell’esistenza di un contratto di mutuo non può essere tratta, pertanto, dalla semplice consegna di assegni bancari o somme di denaro. Infatti, la consegna di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. n. 8386 del 2009; Cass. n. 24328 del 2017), l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010); l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova (Cass. n. 20740 del 2009). La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova. Ne consegue che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione (Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).

3.2. – Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è conformata a tali consolidati principi, ma (nell’affermare la correttezza della decisione del primo giudice “integralmente condivisa”: sentenza pagine 6 e 7) ha confermato che “non risulta dimostrato alcun intento di liberalità – come invece sostenuto dall’odierno appellante – sul quale invece gravava il relativo onere probatorio non assolto”; ed ha ribadito che le specifiche circostanze della negoziazione svolta per l’acquisto dell’immobile de quo “dimostrano ulteriormente la assenza di qualsiasi spirito di liberalità, rimasto al rango di mera affermazione apodittica da parte dello stesso appellante ma sfornita comunque di qualsiasi significativo riscontro obiettivo”.

Orbene, nella specie, andava accertato non già se l’odierno ricorrente avesse provato la gratuità dei versamenti effettuati ex adverso, quanto viceversa se i mutuanti coniugi N.- S. avessero provato, oltre alla avvenuta consegna del denaro, anche l’obbligo di restituzione in capo all’accipiens.

L’assenza di spirito di liberalità nell’attore non si traduce affatto, di per sè, nella prova della sussistenza dell’obbligazione di restituzione da parte del convenuto; sicchè l’affermazione della Corte di merito, circa il fatto che gravasse sull’odierno ricorrente il relativo onere probatorio non assolto, determina una illegittima inversione dell’onere probatorio.

3.3. – In particolare, qualora l’attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l’onere della prova, giacchè negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia o la modificazione o l’estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorchè il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata; anche in tale caso, quindi, rimane fermo l’onere probatorio a carico dell’attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo (Cass. n. 6295 del 2013).

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