Cass. Civ. Ord. 15-11-2017, n. 27144
Il giudizio sulla sussistenza della concorrenza sleale non deve essere analitico e limitato ad ogni singolo atto, ma deve estendersi, in una visione unitaria e d’insieme, al comportamento complessivo dell’agente e alle ripercussioni dannose che si sono verificate o che si possono verificare nella sfera industriale e commerciale altrui.
In tema di criterio di indagine sulla sussistenza della concorrenza sleale questa Corte, in una sentenza non recente ma mai smentita, ha affermato che il giudizio sulla sussistenza della concorrenza sleale non deve essere analitico e limitato ad ogni singolo atto, ma deve estendersi, in una visione unitaria e d’insieme, al comportamento complessivo dell’agente e alle ripercussioni dannose che si sono verificate o che si possono verificare nella sfera industriale e commerciale altrui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 29/07/1963). Può dunque certamente convenirsi con la ricorrente sulla circostanza che il corretto criterio di indagine sia quello della valutazione complessiva degli episodi di concorrenza sleale denunciati, seppur aventi una loro autonomia nella disciplina dei tre numeri dell’art. 2598 cod. civ. Sennonchè tale criterio ermeneutico opera qualora il giudice ravvisi la sussistenza di elementi di slealtà negli episodi di concorrenza denunciati, di talchè l’affermazione di responsabilità debba essere dedotta dalla sommatoria di elementi accertati nella loro oggettività giuridica e che, complessivamente esaminati, raggiungano la soglia dell’illecito prevista dall’art. 2598 cod. civ.