Azione diretta dell’assicurato non contraente
Cass. Civ. Ord. 20-12-2017, n. 30653
Nell’assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell’art. 1891, comma 2, del codice civile. Pertanto l’assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice.
Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1891 c.c., e art. 81 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che l’assicurazione in questione rientrasse nel novero delle assicurazioni per conto altrui di cui all’art. 1891 c.c., e che, quindi, i terzi assicurati fossero beneficiari del contratto di assicurazione, abbia ritenuto d’ufficio che l’ E. non potesse agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, non essendo parte contrattuale.
Ad avviso della ricorrente, una volta affermato che, per effetto del richiamo all’art. 1891 c.c., comma 2, nel contratto di assicurazione stipulato per conto altrui, “il terzo assicurato acquista direttamente i diritti derivanti dal contratto stesso, ne discende la correlativa obbligazione in capo alla società assicuratrice – che qualifica appunto la sua legittimazione passiva – di provvedere al pagamento dell’indennizzo in relazione al quale l’assicurato stesso ha agito in giudizio”.
Sostiene la ricorrente che la Corte di merito, oltre a non aver fatto corretta applicazione dei principi di cui all’art. 1891 c.c., e art. 81 c.p.c., non avrebbe neppure dato conto, se non in termini insanabilmente contraddittori e illogici, della motivazione della sua decisione, così incorrendo pure nella violazione dell’art. 132 c.p.c..
2.1. Il motivo è fondato sulla base delle argomentazioni che seguono.
2.2. Deve, infatti, ritenersi che la ricorrente abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all’assicurato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo (arg. ex Cass. 23/12/2011, n. 28695 e Cass. 19/07/2004, n. 13329) e deve, pertanto, ritenersi, altresì, sussistente la legittimazione passiva dell’attuale controricorrente.