Accordi a seguito di trattative: non occorre la “doppia firma”
Cass. Civ. Sent. 19-03-2018, n. 6753
Vanno considerati come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).
Viceversa, non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.
Rileva, infatti, il collegio come sia da ritenersi del tutto corretta, sul piano giuridico, la qualificazione operata dalla Corte di appello in orine al contestato documento contrattuale. Esso non può dirsi, invero, che fosse riconducibile allo schema delle “condizioni generali di contratto”, essendo risultato dattiloscritto, integrato da varie clausole manoscritte e, perciò, conformato con singole pattuizioni (come quelle sulla durata, sulle condizioni di pagamento e sulla fatturazione), ragion per cui esso aveva costituito il frutto di una puntuale contrattazione tra le due parti specificamente entrate in contatto e non era, invece, destinato a disciplinare in maniera uniforme una serie indefinita di rapporti con plurimi potenziali contraenti.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 2294/2001 e, da ultimo, Cass. n. 26333/2011, ord.), che possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.
Non risultando, pertanto, nella fattispecie, il contestato contratto sussumibile nella previsione dell’art. 1341 c.c., la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto l’irrilevanza, ai fini dell’efficacia della contestata clausola sul rinnovo automatico, della pretermessa doppia sottoscrizione.