Accettazione tacita di eredità: modalità

Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord. 19-12-2018, n. 32770

L’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”). È indubitabile che la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell’eredità

Il ricorso è infondato e va respinto.

Questa Corte spiega da tempo che l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltrechè della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purchè la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (cfr. Cass. 17.11.1999, n. 12753).

Evidentemente, su tale scorta, l’esperito motivo di ricorso si qualifica in rapporto alla previsione dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero occorre tener conto, da un lato, che le ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso (“l’accettazione tacita dell’eredità può (…) essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità”: così ricorso, pag. 9; “il giudice di secondo grado (…) sostiene erroneamente che nella valutazione della condotta complessiva delle chiamate debba tenersi conto (…)”: così ricorso, pag. 9); dall’altro, che è propriamente la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In questi termini l’asserito vizio veicolato dall’azionato mezzo è da vagliare in rapporto della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza della corte di Firenze è stata depositata il 5.4.2017), e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Ebbene, in quest’ottica, si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata (ovvero la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte toscana ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha – siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (è opportuno ribadire che la corte d’appello ha specificato che andava “valutata l’indubbia rilevanza presuntiva di denuncia di successione e (soprattutto) voltura catastale, ma alla luce e nell’ambito del complessivo comportamento delle chiamate sig.re A.”: così sentenza d’appello, pag. 5).

Per altro verso, la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero ha provveduto al riscontro della valenza del complessivo comportamento tenuto dalle “chiamate” R. ed A.E..

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta assolutamente congruo ed esaustivo ed in toto ineccepibile sula piano della correttezza giuridica.

A tal ultimo riguardo si rappresenta, da un canto, che l’elaborazione di questa Corte di legittimità ha puntualizzato che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo (cfr. Cass. (ord.) 6.4.2017, n. 8980, secondo cui l’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”); dall’altro, che è indubitabile che la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell’eredità (cfr. Cass. 28.2.2007, n. 4783).

In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

image_printStampa