Accettazione con il beneficio di inventario e responsabilità del notaio
Cass. Civ. Ord., 19/07/2018, n. 19219
L’adempimento dell’incarico di ricevere l’atto di accettazione con beneficio d’inventario impone al notaio, secondo diligenza, di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell’atto, avvertendolo dunque anche degli ulteriori adempimenti necessari affinché lo scopo perseguito possa essere raggiunto. Tuttavia, l’inadempimento degli obblighi informativi costituisce un titolo di responsabilità diverso rispetto all’inadempimento dell’incarico di redazione dell’inventario.
È bensì vero che l’adempimento secondo diligenza dell’incarico di ricevere l’atto di accettazione con beneficio d’inventario impone al notaio, in una prospettiva finalistica, di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell’atto, avvertendolo dunque anche degli ulteriori adempimenti necessari affinchè lo scopo perseguito possa essere raggiunto.
Non in altro però nella specie tale prestazione accessoria si sarebbe potuta esplicare se non, appunto, nella adeguata informazione dei clienti sugli adempimenti da compiersi successivamente, sulle relative modalità e termini, essendo escluso in particolare che alla redazione dell’inventario potesse comunque lo stesso notaio utilmente procedere direttamente, nel contesto normativo all’epoca vigente, quale correttamente ricostruito dai giudici di merito.
Su ciò del resto convengono espressamente gli stessi ricorrenti, affermando essere ad essi “certamente noto… che il notaio non può redigere l’inventario se non previa delega da parte dell’autorità giudiziaria”. (v. pagg. 30-31 del ricorso).
In tali termini necessariamente inteso, però, l’assunto posto a fondamento della censura (secondo cui l’adempimento secondo diligenza dell’incarico diretto alla redazione dell’atto di accettazione con beneficio d’inventario implicava per il notaio di provvedere a quanto necessario affinchè si producessero gli effetti perseguiti dalle parti) in realtà non è affatto contraddetto dalla sentenza impugnata, nella quale invero è chiaramente evidenziato (vedi pagina 10, primo capoverso) che, in capo al notaio, doveva ritenersi sicuramente sussistente “l’obbligo di informare i clienti e la procedura per addivenire alla formazione dell’inventario, prospettando loro la possibilità di presentare direttamente ricorso al giudice chiedendo la sua nomina o quella del cancelliere ovvero la possibilità di dargli l’incarico di presentarlo, ragguagliandoli peraltro sui termini sulle gravi conseguenze scaturenti dalla mancata, tempestiva redazione dell’inventario”.
Il rigetto sotto tale profilo della domanda è invero motivato in sentenza sulla base del diverso rilievo – in sè non fatto segno di alcuna specifica censura – che “l’inadempimento degli obblighi informativi costituisce un titolo di responsabilità diverso rispetto all’inadempimento dell’incarico di redazione dell’inventario, trattandosi di fatto nuovo che, come tale, avrebbe dovuto essere allegato, a pena di decadenza, nell’atto introduttivo del giudizio”.