Cass. Civ. Ord., 04/06/2018, n. 14292
In tema di liquidazione del compenso al C.T.U., il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente. L’unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti ed indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, della attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza. Il discrimine, quindi, si sostanzia non tanto e non solo nel principio di onnicomprensività, bensì nella interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell’incarico e dell’onorario.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 49 e 50; D.M. 30 maggio 2002, n. 24225, artt. 2 e 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Rilevano, infatti, che la liquidazione è stata effettuata, come se l’attività svolta dai periti facesse parte di un incarico unitario, calcolando una volta la tariffa per le perizie in materia di bilancio e una volta le tariffe in materia contabile e amministrativa. Ma una tale liquidazione, secondo i ricorrenti, viola l’intero sistema di diritto che presiede alla liquidazione di compensi agli ausiliari del magistrato nel processo, che è imperniato sul principio che, per l’adempimento di ogni incarico, spetti un onorario; e che l’adempimento dell’incarico consista nella risposta a un quesito, intendendosi per tale la richiesta di un accertamento, di una indagine e di una valutazione su di un tema compiuto ed autonomo, di natura tecnica, ovvero richiedente l’impiego di abilità e competenze specifiche possedute soltanto da professionisti del settore. Tale postulato (che si traduce nell’equazione “un quesito, un incarico, un onorario”) è evidenziato nel D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 49 e 50, che attribuiscono all’ausiliario del magistrato il compenso secondo la Tabella ministeriale, ed è completato dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29, che enuncia il cd. principio di onnicomprensività dell’onorario, secondo cui l’onorario copre e compensa tutte le attività, di qualunque genere, svolte dal perito per rispondere al quesito.
2.1. – Il motivo non è fondato.
2.2. – I ricorrenti (trascritti i quesiti loro affidati ed evidenziato di avere proceduto alla formazione ed al deposito di due separati elaborati, uno per (OMISSIS) e l’altro per CTR Costruzioni) rilevano come nella istanza di liquidazione dei compensi avessero segnalato che l’accertamento si era “concretizzato nella riclassificazione e ricostruzione dei bilanci dal 1993 a 2002 della Società (OMISSIS), nel confronto delle principali voci di questi bilanci con quelle risultanti dai bilanci di 9 società cooperative operanti nello stesso settore (come espressamente autorizzati a pag. 11 del verbale di udienza dell’11/2/2011 di formulazione dei quesiti) (…) nella ricostruzione, analisi ed accertamento delle poste contabili che nel corso degli esercizi dal 1993 al 2002 hanno assunto una rilevanza significativa nell’ambito delle comunicazioni sociali, addivenendo così alla rideterminazione della consistenza del patrimonio sociale nei vari esercizi, nell’analisi dell’attività compiuta dalle varie società di revisione che si sono succedute nel corso degli ultimi 10 anni di vita della cooperativa, nella verifica della sussistenza delle condizioni di legge per l’emissione delle azioni di partecipazione cooperativa (APC) ed infine nella riclassificazione ed analisi dei bilanci dal 1993 al 2002 della Società controllata CTR Costruzioni S.r.l. e nella ricostruzione ed analisi delle poste contabili maggiormente significative con specifico riguardo al periodo 1998/2002” (ricorso, pagg. 12-13).
Ed hanno richiamato il principio affermato da questa Corte, per cui, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico l’ufficio, il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente (Cass. 7174 del 2010).
2.3. – Il principio che si ricava, da tale pronuncia, è che l’unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti ed indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, della attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza.
Il discrimine, dunque, si sostanzia (anche a detta dei ricorrenti) non tanto (ovvero non solo) nel principio di onnicomprensività bensì nella interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell’incarico e dell’onorario.
Orbene, il Tribunale, nel provvedimento di liquidazione del 7.11.2012 (trascritto in parte qua nel ricorso: pag. 15) – “pur ribadendo l’eccezionale gravosità dell’impegno richiesto ai periti in considerazione dell’incarico loro affidato, sia in termini quantitativi sia sotto il profilo delle competenze richieste” -, aveva affermato che “le analisi da un lato dei bilanci e dall’altro della documentazione contabile-amministrativa costituivano (…) attività unitarie, per cui non sembra possibile individuare un onorario per ciascun profilo sotto il quale tale materiale, pur vasto e complesso, è stato esaminato; si darebbe luogo in caso contrario ad una duplicazione dell’onorario; così, analogamente, i bilanci delle società cooperative operanti nel medesimo settore di (OMISSIS) – in quanto utilizzati quale termine di paragone si devono considerare come uno strumento e non come un autonomo oggetto dell’indagine conoscitiva; tale strumento così come l’analisi richiesta ai periti delle considerazioni/rettifiche sui bilanci (OMISSIS) e CIR (operate da vari soggetti) incidono dunque piuttosto sulla complessità, dell’incarico affidato, che però aveva quale oggetto i bilanci e la documentazione di (OMISSIS) e CIR” (ricorso, pag. 15).
Siffatta impostazione risulta integralmente confermata e fatta propria dal giudice della opposizione al decreto di liquidazione, là dove questo afferma che “Conforme a diritto appare il criterio direttivo indicato dai giudici del dibattimento (id est della liquidazione) nel ravvisare il carattere unitario dell’attività compiuta e nell’escludere che si debba individuare un onorario “per ciascun profilo sotto il quale tale materiale, pur vasto e complesso, è stato esaminato””; ed ulteriormente sottolinea “Che i bilanci siano stati considerati da diverse a multiformi prospettive non implica che ciascuna di queste prospettive conduca alla liquidazione di un compenso autonomo: la molteplicità delle prospettive non è irrilevante sotto il profilo della complessità dell’incarico, non disconosciuta dal collegio giudicante, ma non può determinare la liquidazione di compensi ulteriori per ogni quesito che investa pur sempre il medesimo bilancio”. Sicchè “la tesi della parte reclamante non ha alcun addentellato normativo, in quanto la legge considera l’analisi dei bilanci nella sua unità e non attribuisce alcun rilievo autonomo ai singoli aspetti sottesi a tale analisi” (ordinanza impugnata, pagg. 9-10).
2.4. – Si tratta di conclusioni basate su congruo ed adeguato apprezzamento, in ordine alla effettuata valutazione della unitarietà o pluralità dell’incarico conferito ai ricorrenti, in ragione (appunto) della riscontrata interdipendenza delle indagini richieste, che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di questa Corte in quanto sorretto da motivazione non illogica nè contraddittoria.