Cass. Civ. Ord., 29/03/2018, n. 7853
Non è nullo il contratto di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione, ancorché l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario.
“A.M. convenne in giudizio C.M. e premettendo che, con atto del 14/5/1997, la convenuta gli aveva venduto un rustico con annesso terreno, una porzione del quale (per l’estensione di mq. 130) era poi risultata essere intestata al proprietario del fondo confinante – chiese la condanna della medesima alla restituzione di parte del prezzo della compravendita, nella misura corrispondente all’estensione del terreno trasferito sine titulo, nonchè al risarcimento del danno per le spese che aveva dovuto sostenere onde ottenere sentenza dichiarativa dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’area de qua;
– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, condannò la C. al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 7.910,36 (da maggiorarsi con gli interessi legali), a titolo di risarcimento del danno per le spese che l’ A. aveva dovuto sostenere per l’ottenimento dell’accertamento giudiziale dell’usucapione;
– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione C.M. sulla base di due motivi;
– A.M. ha resistito con controricorso;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
che:– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto che, per poter disporre del diritto di proprietà di un immobile acquistato per usucapione, fosse necessario il previo accertamento di tale acquisto a mezzo di apposita pronunzia giudiziale) è fondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione non è nullo ancorchè l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass., Sez. 2, n. 2485 del 05/02/2007), ciò in quanto l’acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione del diritto di servitù ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass., Sez. 2, n. 2717 del 29/04/1982; Sez. 3, n. 8650 del 21/10/1994);
– il secondo motivo rimane assorbito;
– la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al primo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, la quale, applicando il principio di diritto di cui sopra, dovrà comunque valutare sotto altro profilo la fondatezza della domanda attorea al risarcimento del danno relativamente alle spese sostenute dall’ A. onde ottenere la declaratoria dell’avvenuta usucapione”