Il danno da c.d. “nascita indesiderata”

Cass. Civ. Ord. 05-02-2018, n. 2675

Spetta non solo alla madre, ma anche al padre, il risarcimento dei danni per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata. Anche il padre, infatti, deve considerarsi tra i soggetti “protetti” e, quindi, tra coloro i quali sono legittimati ad ottenere il risarcimento dei danni immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il danno di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.

In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della struttura sanitaria all’obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura in cui egli opera, non può ritenersi estraneo il padre, il quale deve, perciò, considerarsi tra i soggetti “protetti” e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli

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