Cass. Civ. Sent., 12/03/2018, n. 5935
Per distinguere tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, per verificare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita)
Ed, invero la decisione impugnata ha chiaramente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte che, già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1196/1983, ebbe ad affermare che con riguardo al contratto avente ad oggetto la costruzione ed installazione di un impianto, la configurabilità di una vendita di cosa futura, anzichè di un appalto, ove le parti abbiano considerato l’attività produttiva come mero strumento per ottenere il bene da trasferire, va riconosciuta non soltanto quando detto impianto configuri un prodotto strettamente di serie del venditore, ma anche quando, pur rientrando nella sua normale attività e non richiedendo modifiche della sua organizzazione imprenditoriale, debba presentare caratteristiche e qualità specifiche, con riguardo al compratore, ed espressamente promesse dal venditore medesimo, sì da giustificare, in caso di mancanza, la risoluzione a norma dell’art. 1497 c.c..
Trattasi di principi successivamente ribaditi da questa Corte che anche di recente ha riconfermato che (Cass. n. 20301/2012) si ha contratto di appalto, e non contratto di vendita, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell’opera, il lavoro essendo prevalente rispetto alla materia (conf. Cass. n. 20391/2008; Cass. n. 3807/1995; Cass. n. 5074/1993).