Assegno di mantenimento, tra separazione e divorzio

Cass. Civ., Ord. 07/08/2024, n. 22289

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di separazione personale, i provvedimenti economici stabiliti durante la separazione continuano a regolare i rapporti tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. L’assegno di mantenimento va commisurato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, dato che il vincolo coniugale persiste fino allo scioglimento definitivo del matrimonio.

“Orbene, in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l’assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo ‘status’ delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell’assegno alla data della domanda, ai sensi dell’art. 4, comma 13, della L. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione (Cass. 3852/2021). Nella specie, peraltro, tali provvedimenti si sono limitati a confermare quanto disposto in sede di separazione. Orbene, al riguardo va osservato che – contrariamente a quanto assume il ricorrente, che invoca erroneamente la giurisprudenza in tema di assegno divorzile -, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i ‘redditi adeguati’ cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

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