Cass. Civ. Ord., 22/05/2018, n. 12576
È esclusa la responsabilità del conducente che investa un pedone, quando non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione che si verifica nei casi in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, per cui l’automobilista si sia trovato nell’impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne in tempo i movimenti.
La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). Tale criterio vale anche in relazione all’investimento di un pedone.
E’ stato poi anche di recente ribadito che in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (così, da ultimo, l’ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4551, nonchè la sentenza 4 aprile 2017, n. 8663).