Cass. Civ. Ord. 19/07/2023, n. 21100
Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, così come previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.
“Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte infondato. Secondo la Corte d’Appello mancava qualsiasi prova e persino l’allegazione di un esborso effettuato personalmente dall’attrice. La A.A. chiedeva la restituzione degli esborsi fatti dal padre in occasione del matrimonio. Le donazioni obnuziali fatte dal padre della A.A. dovevano considerarsi giuridicamente come donazioni effettuate in favore di entrambi i coniugi e in ogni caso i beni acquistati erano entrati in comunione. Dunque, non vi era stata alcuna appropriazione di denaro del B.B.. Il denaro era stato utilizzato in vista della cerimonia nuziale e per le future esigenze della vita familiare e le relative somme non potevano essere ripetute una volta sciolta la comunione tra i coniugi.
Ciò premesso deve evidenziarsi che la censura non coglie tale ratio decidendi e parte dall’erroneo presupposto che le somme donate dal padre in occasione delle nozze possano essere oggetto di ripetizione a prescindere dalla destinazione a entrambi i coniugi e dall’utilizzo che ne è stato fatto in funzione della vita coniugale ex art. 143 c.c.. La tesi è del tutto priva di fondamento avendo evidenziato la stessa ricorrente di aver utilizzato le suddette somme per l’acquisto delle porte dell’abitazione coniugale e per il pagamento dei confetti e del banchetto nuziale. Risulta evidente, pertanto, l’infondatezza dell’assunto secondo il quale dette somme erano di esclusiva proprietà della ricorrente e dovevano essere restituite dal B.B..
Infatti, le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili, essendo state utilizzate in vista delle nozze e non potendo trovare applicazione l’art. 785 c.c. mentre per le altre spese la sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui le somme utilizzate dalla ricorrente devono presumersi come dirette al soddisfacimento dei bisogni familiari e, conseguentemente, le spese si considerano come una donazione avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sussiste alcun diritto al rimborso.
Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: “Poichè durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10927 del 07/05/2018, Rv. 648282 – 01)”