Cass. Civ. sent. 21-01-2020, n. 1161
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 141 di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.
Tizia., denunciando la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141 (cod. ass.), censura la sentenza impugnata nella parte ha negato l’applicabilità della procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 141 cod. ass., poiché nel sinistro era stato coinvolto un veicolo immatricolato all’estero (…)), la cui compagnia assicurativa non ha sottoscritto la Convenzione Terzi Trasportati (CTT).
Ad avviso della ricorrente, il Tribunale sarebbe giunto a questa conclusione sulla base di un’errata interpretazione del D.P.R. n. 18 luglio 2006, n. 254, art. 13 e dell’art. 33 della CTT. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello (“il risarcimento diretto non è un diritto assoluto ma è regolamentato dalle imprese assicuratrici stipulanti fra loro una convenzione e poiché l’assicurazione del veicolo (OMISSIS) non era aderente a tale convenzione non poteva in questo caso essere utilizzato il sistema del risarcimento diretto”) la stipula di una convenzione tra compagnie assicurative è funzionale alla “regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto”, come si legge nel D.P.R. n. 254 del 2006, art. 13, comma 1. Inoltre, dagli artt. 33 e 34 della CTT si desumerebbe che la mancata adesione alla convenzione non incide sugli strumenti a tutela del terzo trasportato, bensì solo sulla possibilità per le compagnie assicurative di gestire la rivalsa mediante la procedura semplificata prevista dalla convenzione. Conclude, quindi, la ricorrente che il giudice avrebbe sbagliato a ritenere che l’adesione alla CTT da parte delle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti fosse condizione necessaria per l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass.
Il motivo è fondato.
Recentemente sull’analoga questione relativa alla c.d. CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto r.c.a., adottata in attuazione del D.P.R. n. 18 luglio 2006, n. 254, di cui la CTT è parte, si è pronunciata questa Corte affermando in seguente principio di diritto: in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 141 di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante (Sez. 3, Ordinanza n. 1279 del 18/01/2019, Rv. 652470 – 01).