Cass. Civ. Sent. 28-02-2019, n. 5803
La nozione di “transazione commerciale”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1, in assenza di limitazioni deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio, e pertanto anche i contratti di utilizzazione di beni collegati o connessi ad un rapporto commerciale, ivi ricompresi i contratti di locazione (e di affitto).
Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 2 e 5, attuativo della Direttiva 2000/35/CE relativa alle misure di contrasto contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Deduce che la corte di merito ha errato nel ritenere applicabile ai contratti di locazione nel caso di mancato o ritardato pagamento da parte del conduttore dei canoni di locazione, gli interessi moratori al saggio previsto dall’art. 5 di tale decreto.
3.1 Il motivo è infondato.
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha introdotto, per il caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali, una particolare forma di interessi, i c.d. “interessi moratori”.
Si tratta di una disciplina che prevede un termine di pagamento più breve ed un interesse più elevato del saggio di interesse legale in modo che sia satisfattivo per il creditore.
Ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1, per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni comportanti – in via esclusiva o prevalente- la consegna di merci o la prestazioni di servizi, verso il pagamento di un prezzo.
La detta nozione di “transazione commerciale”, di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio, e pertanto anche i contratti di utilizzazione di beni collegati o connessi ad un rapporto commerciale, ivi ricompresi i contratti di locazione (e di affitto).
Orbene, trattandosi di contratto di locazione ad “uso ufficio” stipulato tra due imprese, correttamente la corte di merito (che al riguardo richiama il precedente costituito da Cons. Stato, 11/2/2014, n. 657) ha in tal senso inteso la suindicata norma, pervenendo a conseguentemente applicare il tasso di interesse al saggio previsto al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5.