Cass. Civ. Ord. 21-12-2018, n. 33163
La disciplina di tutela del consumatore posta dal c.d. “codice del consumo” prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione, sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto per lo specifico affare.
La circostanza relativa alla qualità di consumatore della M. e di professionista del P. non è contestata; la disciplina di tutela del consumatore posta dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33 e ss. (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione, sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto per lo specifico affare (Cass, ord, 20/03/2010, n. 6802; Cass, ord, 18/10/2010, n. 21379 e Cass. 25794/2016).
Del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. t), nello stabilire che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto il sancire a carico del consumatore deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, trova applicazione anche con riferimento alla clausola compromissoria.
Mentre spetta al consumatore, ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo, che agisca in giudizio, di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui al citato D.Lgs. all’art. 33, comma 2, spetta, invece, al professionista superare tale presunzione, dando prova che la sottoscrizione della clausola derogatrice della competenza ha costituito l’esito di una trattativa individuale, seria ed effettiva, essendo a tal fine insufficiente la mera aggiunta a penna della clausola, nell’ambito di un testo contrattuale dattiloscritto, o la mera approvazione per iscritto della clausola medesima (Cass, ord, 26/09/2008, n. 24262; Cass, ord, 10/07/2013, n. 17083).
Nella specie tale prova non è stata indagata. Quanto sopra evidenziato assorbe l’esame del primo e terzo motivo; ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della decisione preliminare relativa alla clausola arbitrale, non sono stati esaminati i presupposti fondamentali e decisivi dell’azione. Il giudice del rinvio provvederà a valutare l’eventuale fondatezza della domanda principale e di quella riconvenzionale prescindendo dalla clausola in oggetto, contenuta nel disciplinare di incarico del 3 marzo 2010;