Cass. Civ. Ord. 31-01-2018, n. 2334
Sussiste la responsabilità ex art. 2048, comma 2, anche nel caso in cui l’allievo sia maggiorenne. L’età maggiorenne incide comunque sul contenuto dell’onere probatorio dell’insegnante, in quanto la dimostrazione da parte sua della maggiore età dell’allievo deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che l’evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di discernimento, persona che pertanto – essendo ben consapevole delle sue conseguenze – non era prevedibile che effettuasse una siffatta condotta.
Questo principio vale anche per le persone che sono ormai prossime alla maggiore età, come sono usualmente quelle che frequentano l’ultimo anno di una scuola superiore. Il caso fortuito, infatti, non può non conformarsi alla complessiva realtà giuridica e sociale odierna in cui viene ad inserirsi una norma precauzionale come l’art. 2048 c.c., comma 2, ben potendo comunque – è ovvio – la parte danneggiata contrastare la presunzione di caso fortuito appena delineata come discendente dalla dimostrazione dell’età maggiorenne o prossima alla maggiore età con la prova della prevedibilità della condotta dannosa da parte del soggetto che l’ha posta in essere, ovvero di un peculiare contenuto dell’obbligo di vigilanza che l’insegnante non abbia adempiuto: per esempio, dimostrando che autore dell’evento dannoso è stata una persona che aveva già manifestato spiccati elementi di asocialità, oppure una persona notoriamente ostile/vendicativa per pregressi eventi nei confronti della persona danneggiata ecc..
Per meglio comprendere il contenuto del primo ricorso, è il caso di prendere le mosse da una completa illustrazione del contenuto della decisione del giudice d’appello nella sua parte centrale e dirimente, ovvero quella relativa all’applicabilità – negata – dell’art. 2048 c.c., comma 2.
Afferma il giudice d’appello che quest’ultima norma “si riferisce unicamente ai danni provocati dal minore sottoposto alla vigilanza dell’insegnante e non a quelli procurati dall’allievo maggiorenne”, non apparendo “dubitabile che la responsabilità dei precettori e degli insegnanti, al pari di quella dei genitori, cessi con il raggiungimento della maggiore età degli allievi, in quanto da tale momento non vi è più ragione che l’insegnante eserciti la vigilanza su persone ormai dotate di piena maturità e capacità di discernimento”: pertanto “la responsabilità dell’insegnante e quindi dell’istituzione scolastica” deriverà, se ne ricorrono i presupposti, dall’art. 2043, o dall’art. 2051 c.c..
Secondo la corte territoriale, infatti, l’art. 2048, “postula l’esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere”, in relazione al quale soltanto sono configurabili la “culpa in educando” e la “culpa in vigilando” rispettivamente previste dal primo e dal comma 2, per cui la responsabilità dei genitori o tutori viene “a concorrere con la responsabilità del minore, mentre entrambe restano escluse nell’ipotesi di caso fortuito che come tale elimina l’ingiustizia del danno”. Dopo alcune ulteriori argomentazioni, di palese irrilevanza, relative all’art. 2047 c.c., richiamate S.U. 27 giugno 2002 n. 9346 – per cui l’art. 2048, comma 2, si applica solo per il danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non per il danno che l’allievo abbia procurato a se stesso -, la corte territoriale osserva che tale intervento nomofilattico condivide in sostanza una dottrina che vede nell’art. 2048, una norma di “propagazione” della responsabilità ai genitori, ai tutori, ai precettori e maestri d’arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi: e pertanto non dovrebbe dubitarsi che l’art. 2048 c.c., “non si applica ai casi in cui il danno sia stato procurato da soggetti maggiori di età”. Sulla scorta, poi, di Cass. sez. 3, 15 gennaio 1980 n. 369 – per cui il contenuto dell’obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l’avvicinarsi di questi all’età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza -, nella quale già si sarebbe riconosciuto che, con l’acquisizione del “pieno discernimento” coincidente con il raggiungimento della maggiore età, cessa l’obbligo di vigilanza ex art. 2048, comma 2, in linea alla cessazione di responsabilità dei genitori secondo il primo comma per culpa in educando, il giudice d’appello invoca in modo più specifico Cass. sez. 3, 30 maggio 2001 n. 7387 (non massimata), che ha effettivamente attribuito all’articolo 2048, secondo comma, quale presupposto l’età minorenne dell’allievo, dovendosi presumere che non sia stato riservato “ai precettori e maestri d’arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al primo comma, irrazionalmente dilatando, oltre quel limite temporale, la loro responsabilità”.
3.2 Questa interpretazione restrittiva dell’art. 2048 c.c., comma 2, è, come sopra si è visto, l’oggetto precipuo di censura nel primo motivo del ricorso.
L’impostazione della corte territoriale, pur sostenuta anche da richiami giurisprudenziali, peraltro abbastanza risalenti, si fonda, a ben guardare, su una sorta di correzione integrativa che la corte ritiene inevitabilmente logica – operata dalla corte sul dettato letterale dell’art. 2048 c.c., che nel primo comma prevede la responsabilità dei genitori o del tutore per il danno causato dal fatto illecito “dei figli minori non emancipati” o delle persone soggette alla tutela che abitano con loro, mentre nel comma 2, attribuisce responsabilità a “precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte” per il danno causato dal fatto illecito “dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Tale equiparazione, già a livello letterale, non corrisponde peraltro all’evidente contenuto delle due norme affiancate nell’art. 2048, commi 1 e 2.
Le due fattispecie racchiuse nei primi due commi dell’art. 2048 c.c., non sono, in realtà, del tutto sovrapponibili come prospetta la corte territoriale, ovvero non sono configurabili come due species di un unico genus di responsabilità che si infrange sul confine della maggiore età dell’autore del fatto illecito. L’unico elemento in comune fra le due fattispecie risiede, a ben guardare, nel terzo comma, il quale indica che a entrambe le responsabilità viene posto limite in una prova liberatoria: che, peraltro, pur essendo identico il testo normativo – esigente la prova “di non aver potuto impedire il fatto” -, logicamente non può avere un contenuto identico, poichè la fonte della responsabilità è diversa.
Invero, già la mera lettura dei due commi dimostra la loro ontologica divergenza: il comma 1, disegna quella che tradizionalmente viene qualificata come responsabilità per culpa in educando senza peraltro indicare che cosa genitori (e tutori) abbiano fatto, rectius, omesso di fare affinchè la responsabilità insorga, tutto essendo incluso implicitamente nella qualità genitoriale da un lato e filiale dall’altro; e il secondo comma, invece, indica expressis verbis che cosa non è stato fatto, cioè la “vigilanza”. Notoriamente, anche i genitori sono gravati di un onere di vigilanza dei figli minorenni; ma è evidente che la “vigilanza” del comma 2, è di contenuto specifico, in quanto si rapporta alla cognizione culturale e tecnica che viene trasferita dai responsabili ai loro “allievi e apprendisti”. Già questo è sufficiente per escludere che il raggiungimento della maggiore età di per sè estingua l’onere della vigilanza, poichè la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l’attività di insegnamento/addestramento cui si riferisce l’art. 2048, comma 2.
Il comma 2, in altre parole, ha un tasso di specificità superiore rispetto al comma 1: l’attività dell’allievo/apprendista si svolge in un luogo e in un tempo specifici – quelli in cui si localizza e si protrae l’obbligo di vigilanza -, ed è proprio la presenza dell’allievo/apprendista in quel luogo e in quel tempo che costituisce il presupposto del fatto illecito rilevante ai fini dell’articolo 2048, comma 2 (v. tra gli arresti più recenti Cass. sez. 3, 29 maggio 2013 n. 13457 e Cass. sez. 3, 15 febbraio 2011 n. 3680; cfr. altresì sulla specifica connessione con il contatto sociale qualificato sotteso all’insegnamento Cass. sez. 6 3, 16 febbraio 2015 n. 3081, Cass. sez. 3, 25 febbraio 2016 n. 3695 e Cass. sez. 3, 28 aprile 2017 n. 10516), laddove, nel comma 1, il luogo e il tempo in cui si verifica il fatto illecito è irrilevante, trattandosi di una responsabilità del tutto “generalista”. E la specificità della fattispecie del comma 2, si riverbera pure nel fatto che l’evento dannoso può anche derivare proprio dalla natura dell’attività che viene insegnata: è il caso, per esempio, di un evento dannoso compiuto con l’attività lavorativa che l’apprendista effettua. Peraltro una stretta connessione con l’attività di insegnamento sussiste normalmente pure nel caso in cui l’insegnamento non ha per oggetto attività materiali: a differenza dell’epoca, ormai ben risalente, in cui fu scritto il codice civile, al giorno d’oggi l’insegnamento viene ricevuto quasi sempre in un ambito collettivo, ovvero non tramite lezioni personali da parte appunto di “precettori”, bensì entro istituti scolastici: e allora l’insegnamento comporta anche il controllo della condotta sociale degli studenti in tale ambito, così da consentire che l’insegnamento sia praticato in modo proficuo e che gli studenti esperimentino in modo positivo la loro socialità, comportandosi in modo corretto e rispettoso delle persone – compagni di classe e personale con cui condividono la costante frequentazione dell’istituto scolastico come comparto sociale.
3.3 Quanto si è fin qui sinteticamente rilevato è sufficiente, allora, a inficiare il ragionamento fondamentale della corte territoriale, che ha equiparato la responsabilità del comma 1, a quella dell’art. 2048, comma 2, – erroneamente quindi – e pertanto ha – parimenti erroneamente – espanso l’estinzione della responsabilità espressamente prevista dal comma 1, cioè la maggiore età, a investire pure la responsabilità, ben diversa, del secondo.
Tuttavia, ciò non può certo significare, ictu oculi, che la maggiore età non abbia alcuna incidenza sulla responsabilità dell’art. 2048 c.c., comma 2, pur avendo appunto escluso che automaticamente la faccia venir meno. E al riguardo è opportuno anzitutto richiamare la folta giurisprudenza che ha già fornito questa Suprema Corte. Tale incidenza, infatti, si manifesta in primis nella determinazione del contenuto dell’obbligo di vigilanza, che appunto la giurisprudenza di legittimità da tempo commisura alle concrete caratteristiche del soggetto vigilato che consentono di conoscere le sue condotte prevedibili: e tra queste caratteristiche è inserita l’età.
Scorrendo gli ultimi decenni, Cass. sez. 3, 4 marzo 1977 n. 894 già chiaramente afferma che il maestro delle scuole pubbliche elementari, quale rientrante nella nozione di precettore di cui all’art. 2048 c.c., comma 2, in riferimento al comma 3, dell’articolo “in tanto… si libera dalla presunzione di responsabilità, in quanto provi di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante l’esatto, completo adempimento di tale dovere…gli sia stato impossibile impedire il compimento dell’atto illecito causativo di danno per la sua repentinità e imprevedibilità, che non ha consentito un tempestivo efficace intervento”, non essendo però assoluto il contenuto del dovere di vigilanza, “bensì relativo all’età e al normale grado di maturazione degli alunni”; l’arresto ne deduce che la vigilanza nella scuola elementare (oggi scuola primaria) deve pertanto “raggiungere il massimo grado di continuità e attenzione nella prima classe”.
Nello stesso intento di calibrare il contenuto dell’obbligo di vigilanza anche rispetto all’età della persona vigilata Cass. sez. 3, 15 gennaio 1980 n. 369 ribadisce che il dovere di vigilanza previsto dall’art. 2048 c.c., comma 2, “è da intendere in senso non assoluto ma relativo, in quanto il contenuto di detto obbligo è in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, con la conseguenza che con l’avvicinarsi di costoro all’età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza”.
Conformemente, Cass. sez. 3, 10 febbraio 1998 n. 12424 e Cass. sez. 3, 4 febbraio 2005 n. 2272 concordano che il dovere di vigilanza dell’insegnante presenta una estensione che “va commisurata all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto”. E a sua volta Cass. sez. 3, 23 luglio 2003 n. 11453 riconosce che la presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, “non è assoluta – come se si trattasse di ipotesi di responsabilità oggettiva – ma configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell’onere… di fornire la prova liberatoria, onere che risulta assolto in relazione all’esercizio – da accertarsi in concreto – di una vigilanza adeguata all’età e al normale grado di comportamento” degli affidati, che in quel caso erano minorenni. L’onere di vigilanza come inversamente proporzionale all’età anagrafica viene più recentemente ribadito pure da Cass. sez. 3, 29 maggio 2013 n. 13457 e Cass. sez. 3, 4 ottobre 2013 n. 22752. Da ultimo, Cass. sez. 1, 9 maggio 2016 n. 9337, quanto al superamento probatorio della presunzione di responsabilità dell’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, pur nell’ambito di un’impostazione assai rigorosa, giunge a sfociare nell’età dei vigilanti come elemento sostanzialmente dirimente, affermando che l’insegnante dovrebbe dimostrare “di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età”.
3.4 La considerazione del contenuto concreto dell’obbligo di vigilanza si innesta, d’altronde, nel correlato concetto di caso fortuito quale elemento che, secondo principi generali, infrange il nesso causale tra la condotta del soggetto che si presume responsabile e l’evento dannoso, caso fortuito che discende dalla non prevedibilità, id est non prevenibilità, dell’evento stesso. Il caso fortuito ordinariamente costituisce, nelle fattispecie di responsabilità indiretta, l’elemento che le circoscrive e impedisce che si configuri una responsabilità realmente oggettiva. La prevedibilità/prevenibilità dell’evento dannoso sostanzia, a ben guardare, proprio la presunzione di responsabilità; e ad essa viene logicamente connessa la sottospecie della evitabilità. Nella fattispecie di responsabilità ex art. 2048 c.c., comma 2, dunque, l’elemento della imprevedibilità/inevitabilità come caratteristica dell’evento dannoso è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. sez. 3, 28 luglio 1972 n. 2590 – che esclude appunto la responsabilità nel caso di fatto dannoso imprevedibile/inevitabile -; Cass. sez. 3, 10 febbraio 1981 n. 826 – nel senso della imprevedibilità come contenuto della prova da fornire ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2048 -; Cass. sez. 3, 22 gennaio 1990 n. 318; Cass. sez. 1, 2 dicembre 1996 n. 10723 – per cui affinchè sussista responsabilità ex art. 2048, comma 2, occorre che il fatto sia prevedibile ovvero prevenibile, e per accertare tale natura del fatto “il giudice di merito deve far riferimento alla sua ripetitività o ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta” -; Cass. sez. 3, 18 gennaio 2001 n. 5668 – per cui accanto alla prova di aver esercitato la vigilanza “nella misura dovuta”, anche tramite regole organizzative/disciplinari, l’insegnante deve fornire la “prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa” -; Cass. sez. 3, 18 novembre 2005 n. 24456 che ravvisa nell’evento non prevedibile nè prevenibile il caso fortuito che esonera dalla responsabilità -). E dunque, in ultima analisi, è la prevedibilità dell’evento dannoso, nel senso più lato del termine (ovvero inclusivo pure di prevenibilità/evitabilità) che individua al negativo il contenuto dell’obbligo di vigilanza dell’insegnante, id est determina in che cosa deve consistere la vigilanza per evitare l’evento dannoso prevedibile: prevedibilità che, a sua volta, viene specificamente concretizzata dall’ambito in cui la vigilanza deve essere esercitata, ambito in cui – creandosi quindi una connessione logica, per così dire, circolare – l’elemento realmente dirimente è la necessità di vigilanza dei soggetti vigilati; la quale necessità a sua volta si commisura all’esistenza o meno – e se sì in quale grado – di una carenza di autosufficienza di tali soggetti nella gestione della propria condotta nell’ambito in cui si trovano e nell’attività che vi stanno svolgendo (e così riemerge la specificità che distingue, come si è visto, la responsabilità del secondo comma da quella dell’art. 2048, comma 1).
3.5 La vigilanza, invero, è un supporto suppletivo di cui devono fruire in primis proprio i soggetti vigilati che non abbiano ancora capacità di gestire, o di gestire in modo completo, la propria condotta nell’ambito e nell’attività specifici in cui si trovano, così da evitare di porre in essere fatti dannosi. L’età della persona vigilata usualmente si rapporta, d’altronde, con il livello di capacità autogestionale: e quel che la tradizione definisce capacità di discernimento alla luce del notorio si incrementa con lo sviluppo psicofisico ed esperienziale della persona.
Al riguardo, su un piano generale, il legislatore, conferendo la maggiore età, presume che tale età renda capace una persona normale sotto il profilo psicofisico che l’ha raggiunta di evitare consapevolmente una condotta colpevole che cagioni danni a terzi. Se, allora, nel caso specifico dell’art. 2048, comma 2, la maggiore età del soggetto direttamente non priva il soggetto stesso del supporto della vigilanza da parte dell’insegnante, ciò non toglie che la presunzione di capacità di autogestione propria della maggiore età, quantomeno per le attività che non sono attività materiali oggetto di insegnamento (come potrebbero essere le attività sportive, artigianali, meccaniche e in generale tecniche), incida così da rendere a questo punto imprevedibile – nel senso di eccezionale, e quindi ordinariamente inevitabile – una condotta da parte dell’allievo maggiorenne che sia dannosa alle persone a lui prossime. Il che è insito nel secondo comma dell’articolo 2048 in un’ottica di interpretazione che aggiorni una norma promulgata negli anni 40 del secolo scorso con la situazione complessiva in cui oggi viene ad essere applicata. Non solo, infatti, il legislatore ha anticipato, rispetto a quell’epoca, l’età maggiorenne – che quando fu promulgato il codice ben difficilmente avrebbe potuto essere raggiunta da chi ancora frequentava un istituto scolastico o svolgeva attività di apprendistato -; ma altresì deve considerarsi che la complessiva evoluzione sociale è coerente ormai con il riconoscere nelle persone di età prossima ai 18 anni una maturazione psicofisica ormai completa, e quindi idonea a giustificare una loro autoresponsabilità come responsabilità diretta ed esclusiva. I c.d. grandi minori costituiscono oramai, in effetti, una fascia di passaggio tra l’età adolescenziale in senso stretto e la maggiore età, assimilandosi, peraltro, più a quest’ultima che a un periodo di necessità di sostegno altrui e di incapacità di comprendere direttamente gli effetti delle proprie azioni od omissioni. Mentre all’epoca della promulgazione del codice civile il minore era, d’altronde, complessivamente ancora un soggetto passivo, tanto che il genitore, sul piano più generale, esercitava nei suoi confronti una potestà, nel sistema odierno il minore è ora un soggetto, per così dire, giuridicamente incrementato; a fortiori, dunque, l’età del discernimento pieno non può non presumersi raggiunta dall’allievo maggiorenne in riferimento a quelle condotte che, come già si è detto, non necessitano di particolari conoscenze tecniche per essere compiute in modo corretto e privo quindi di pericoli.
Se, dunque, permane la responsabilità ex art. 2048, comma 2, anche nel caso in cui l’allievo sia maggiorenne, in ultima analisi l’età maggiorenne incide comunque sul contenuto dell’onere probatorio dell’insegnante, in quanto la dimostrazione da parte sua della maggiore età dell’allievo – al di fuori, come si è appena ripetuto, di condotte specificamente correlate ad un insegnamento tecnico – deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che l’evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di discernimento, persona che pertanto – essendo ben consapevole delle sue conseguenze – non era prevedibile che effettuasse una siffatta condotta. Questo principio, per le appena descritte condotte, per così dire, socialmente “generaliste”, non può non valere anche per le persone che sono ormai prossime alla maggiore età, come sono usualmente quelle che frequentano l’ultimo anno di una scuola superiore. Il caso fortuito, infatti, si ripete, non può non conformarsi alla complessiva realtà giuridica e sociale odierna in cui viene ad inserirsi una norma precauzionale come l’art. 2048 c.c., comma 2, ben potendo comunque – è ovvio – la parte danneggiata contrastare la presunzione di caso fortuito appena delineata come discendente dalla dimostrazione dell’età maggiorenne o prossima alla maggiore età con la prova della prevedibilità della condotta dannosa da parte del soggetto che l’ha posta in essere, ovvero di un peculiare contenuto dell’obbligo di vigilanza che l’insegnante non abbia adempiuto: per esempio, dimostrando che autore dell’evento dannoso è stata una persona che aveva già manifestato spiccati elementi di asocialità, oppure una persona notoriamente ostile/vendicativa per pregressi eventi nei confronti della persona danneggiata ecc..
Nei limiti allora di quanto osservato e chiarito, pertanto, deve accogliersi il primo motivo di ricorso – assorbiti gli ulteriori motivi – e cassare la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito, il quale, sulla base di quel che è già emerso dalla istruttoria in ordine all’accadimento dell’evento, dovrà valutare se nel concreto caso in esame ricorra, applicando l’appena affermato principio di presunzione della capacità di autonomo discernimento all’età degli studenti coinvolti (essendo pacifico, nel caso in esame, che gli studenti che avrebbero cagionato l’inciampo alla compagna di classe erano maggiorenni o comunque assai prossimi alla maggiore età), il caso fortuito come fonte causale del sinistro; e giudice di rinvio deve essere un’altra sezione della corte territoriale, cui si rimette anche la decisione in ordine alle spese del grado.